Nuove diseguaglianze
a scuola
Addio sostegno per molte tipologie di alunni
E per gli altri? Medicalizzazione e etichettamento
Un tempo si scriveva: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...” Ma oggi, sempre più, sembra che l’articolo 3 sia stato modificato: “È compito della Repubblica rimettere al loro posto gli ostacoli che a malapena erano stati attenuati...”
Un nuovo tassello di questo lavoro è stato completato di recente. Il 20 Marzo 2008 la Conferenza Stato-regioni ha espresso il parere favorevole al testo di un decreto interministeriale, Pubblica Istruzione-Salute, sui nuovi criteri di presa in carico per l’integrazione scolastica, ovvero per disciplinare il regime di “concessione” degli insegnanti di sostegno, laddove il termine “concessione” , da noi adottato, è amaramente ironico. Il documento aveva dunque implicazioni a livello nazionale, ma era poi compito delle Regioni legiferare nella direzione tracciata. Vediamo quindi in Emilia Romagna cosa accadrà.
Certificazioni scolastiche: cosa cambia nelle regole
La Regione Emilia Romagna ha varato la legge 4/2008 addirittura il 19 febbraio, sembrerebbe dunque prima del via definitivo della conferenza Stato-Regioni, stabilendo che, in sintesi:
/Le domande per la certificazione ai fini del sostegno scolastico sono oggi uniformate a quelle per ottenere il riconoscimento di invalidità, cecità, sordità, condizioni di handicap (legge 104/92) e il collocamento mirato al lavoro di persone con le precedenti caratteristiche.
/Per tutte indistintamente queste finalità, l’esame delle domande è svolto da commissioni composte da:
a) un medico specialista in medicina legale in qualità di Presidente;
b) un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione;
c) un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti;
d) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del richiedente.
All'accertamento può assistere, su richiesta della persona interessata e con onorario a suo carico, un medico di fiducia del richiedente. Dunque, per l’integrazione scolastica il Neuropsichiatra diventa una figura tra le tante, e nemmeno la principale.
Il 30 dicembre 2008 la Regione Emilia Romagna dirama una circolare (n° 312421) che fornisce ulteriori indicazioni, la prima delle quali è di stabilire il limite del 28 febbraio per la predisposizione delle certificazioni per l’anno scolastico 2009-10. In pratica, se il primo marzo ci rendiamo conto che un certo bambino di prima elementare potrebbe aver necessità del sostegno, per l’anno successivo non se ne fa nulla, e ne riparliamo in terza elementare!
La seconda indicazione riporta un elenco delle patologie che possono essere oggetto di integrazione scolastica, piuttosto lungo e tecnico, che riportiamo alla fine di questo articolo, in modo che tutti i genitori di alunni certificati possano controllare sulla loro documentazione quale sarà il destino dei propri figli rispetto al sostegno. Il principale cambiamento introdotto è che scompaiono tutti i Disturbi Evolutivi Specifici delle capacità scolastiche (F81[1]) comunemente conosciuti come dislessia, disgrafia, discalculia, oltre al molto diffuso “Disturbo misto delle capacità scolastiche”, che da solo potrebbe riguardare moltissimi bambini. Ovvero, dalla possibilità di integrazione scolastica sono esclusi proprio i portatori di disturbi specifici che si manifestano a scuola e che nell’apprendimento fanno sentire i loro effetti negativi!
Chi ha concepito questo provvedimento porta responsabilità gravissime, che gettano anche molte ombre sulla sua onestà intellettuale. L’esclusione della classe F81 dal sostegno comporterà infatti una ovvia, forte contrazione della domanda di docenti d’appoggio, permettendo ad altri di ingannare l’opinione pubblica affermando che la proporzione tra docenti di sostegno e alunni è invariata. Facciamo un esempio con cifre arbitrarie: ipotizziamo 4.000 alunni certificati con 2.000 docenti di sostegno (rapporto 2:1[2]); basta far “sparire” 2.000 alunni della classe F81 e/o delle altre che subiscono limitazioni, come evidenziato oltre, e pur mantenendo un rapporto 2:1 ci bastano 1.000 docenti. Siccome, poi, gli altri 1.000 che restano a casa sono rappresentati quasi esclusivamente da precari, possiamo anche dire che “non abbiamo licenziato nessuno”. Per quanto si tratti di cifre arbitrarie, stimiamo che la percentuale di alunni oggi certificati che risultano inclusi nella classe F81 sia elevata; l’Istat[3] avrebbe avviato un censimento organico della situazione constatando che al momento non vi sono dati confrontabili a livello nazionale. Riteniamo tuttavia che, almeno a livello regionale, dovrebbe essere disponibile una statistica della frequenza delle classi ICD-10 nelle certificazioni scolastiche, anche se in rete non pare essercene traccia.
Alcuni disturbi (F90 e F83) risultano ammissibili solo in modo condizionato: “solo se compromettono significativamente la vita scolastica e sociale dell'alunno” le sindromi ipercinetiche (F90), forse meglio conosciute come disturbi dell’attenzione e iperattività, già oggetto di parecchie discussioni per via delle spinte alla medicalizzazione e alle cure farmacologiche (Ritalin e Strattera); viene dunque dato un criterio vago e opinabile, lasciando discrezionalità alle commissioni, il che finirà col creare disparità di trattamento da una ASL all’altra. I disturbi evolutivi specifici misti (F83) sono ammessi “limitatamente alla scuola dell'infanzia”, e questa condizione appare piuttosto “sospetta” alla luce della natura del disturbo: l’ICD-10 definisce la classe F83 come “una categoria residua comprendente condizioni in cui disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio si associano a disturbi evolutivi specifici delle capacità scolastiche e della funzione motoria, ma in cui nessun disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. (...) Di solito, ma non sempre, questi disturbi evolutivi specifici si associano con un certo grado di compromissione generale delle funzioni cognitive.” Dunque, ancora una volta, siamo di fronte a disturbi che hanno un ruolo specifico proprio nell’ambito scolastico e degli apprendimenti: ancora una volta li confiniamo in un ambito dove i loro effetti negativi sono meno evidenti, e li eliminiamo laddove essi sono centrali. Ci domandiamo: malafede? Abile manipolazione? Che altro?
Un’altra categoria che risulterà fortemente ridimensionata è quella delle classi F91-91.9 e F92-92.9 che riguarda i disturbi della condotta e di disturbi misti di condotta e sfera emozionale. Queste classi sono ammesse alla certificazione “esclusivamente qualora il disturbo determini grave e duratura (oltre 6 mesi) compromissione degli apprendimenti e pregiudichi severamente la socializzazione”. Questo genere di disturbi, perfino quando non compromette gli apprendimenti e la socializzazione, può letteralmente mettere in ginocchio intere classi e portare al burnout interi team di docenti. Chi deciderà se quel certo bambino rientra o meno nel criterio indicato? Dubitiamo che possa essere ascoltata la scuola, mai citata tra gli interlocutori nell’iter di certificazione. Nelle prime elementari il problema sarebbe gravissimo: le docenti devono dapprima avere il tempo di conoscere i bambini, di dar loro il tempo di apprendere e verificare, e quindi individuare le eventuali situazioni di bisogno, cosa ardua entro il 28 febbraio; impossibile, se il disturbo evidenziato richiede una durata di 6 mesi! Dunque questa legge implica automaticamente la perdita di un anno per situazioni anche gravi. Quanti danni procuriamo a uno di questi bambini, facendogli frequentare un altro intero anno scolastico senza sostegno? Nei panni del genitore di quel bambino, verrebbe da far causa agli estensori di questa normativa, e forse la si vincerebbe. In ogni caso, moralmente, chi ha previsto questo effetto è assolutamente condannabile fin da ora.
Una ultima indicazione della circolare regionale precisa che “qualunque diritto collegato alla patologia disabilitante del minore può essere fruito solo in presenza della certificazione del riconoscimento della disabilità, rilasciata dalla Commissione di accertamento ai sensi dell’art. 3 c.7 della LR 4/08” (corsivo nostro). Dunque vi sarà un aggancio rigido tra sostegno scolastico e certificazione di disabilità e/o invalidità, e chi vorrà conservare questo diritto per il proprio figlio dovrà necessariamente accettare questa etichetta, anche per problematiche relativamente lievi.
Implicazioni e conseguenze
/Elevata, forte medicalizzazione del disagio: con le nuove regole il sostegno scolastico oggi finisce per essere associato a Medicina, Malattia, Invalidità.
/Sembra ragionevole ritenere che molte famiglie, di fronte a questa più forte medicalizzazione e alla necessità di un riconoscimento di disabilità e/o invalidità, rinuncino spontaneamente al sostegno per non etichettare i figli, soprattutto quelli caratterizzati da disagi relativamente (solo relativamente) modesti. In questo modo si riduce ancora il numero degli alunni aventi diritto al sostegno, ancora una volta in modo “indolore”, poiché questa riduzione risulterà, appunto, “spontanea”. E ancora domandiamo: disonestà intellettuale, malafede, che altro?
/Chi decide sono medici legali e altre figure mediche che, si desume, potrebbero anche non aver mai visto il bambino; queste figure valutano soprattutto documentazioni cartacee, e nella maggior parte dei casi non hanno nessuna idea di come funzioni la scuola, né di quali problematiche si vada a trattare nell’integrazione.
/La scuola non sembra essere in alcuna sede un interlocutore che possa essere sentito per la valutazione dei casi. Chi lavora ogni giorno con gli alunni non ha voce in capitolo.
/La tempistica prevista per ottenere il sostegno per l’anno scolastico successivo è (volutamente?) molto anticipata (28 febbraio) e non rispetta esigenze e tempi della scuola. Sarà molto frequente il caso in cui anche studenti che rientrano nelle strette maglie della attuale certificabilità, se riconosciuti in ritardo rispetto ai tempi imposti restino “in parcheggio” per un intero anno scolastico senza alcun supporto. Tale ritardo è addirittura implicito, come già notato, nel criterio della “grave e duratura compromissione degli apprendimenti” per almeno 6 mesi, che rende inevitabile perdere un anno di sostegno.
/Le patologie certificabili sono oggi solo i disturbi gravi e gravissimi, mentre le problematiche specificamente scolastiche (F81 e F83) e i disturbi più critici per il lavoro in classe (F90, F91 e F92) sono esclusi o fortemente ridimensionati.
/Da alcune nostre indagini informali, necessariamente approssimative e parziali, risulterebbe che ipotizzare un dimezzamento delle situazioni certificabili non dovrebbe essere lontano dalla realtà; speriamo di essere smentiti dai fatti!
Il nostro commento
Speriamo, ribadiamo, di essere smentiti dai fatti, ma non possiamo tacere: si tratta di un provvedimento di gravità inaudita, passato come un atto legislativo e amministrativo puramente tecnico, senza clamore né conseguenze. La sua introduzione, però, causerà notevolissimi disagi soprattutto ai più deboli, specialmente coloro che, adeguatamente supportati, sarebbero stati destinati prima a percorsi scolastici, e poi a una vita normale, e che non lo saranno più, in quanto messi di fronte alla solitudine, o, eventualmente, a essere etichettati per tutta la vita come anormali. A regime, questo provvedimento metterà a durissima prova la tenuta del sistema scolastico, in particolare la scuola primaria, già messa in ginocchio dalla contrazione, e dal futuro smantellamento di ogni minima compresenza tra docenti.
Diciamolo chiaramente: non si mira al “maestro unico”, definizione elegante e luccicante, ma al “maestro solo”, solo di fronte al disagio, di fronte allo svantaggio, di fronte alla propria stanchezza. Dal “maestro solo” al martire il passo è breve. Siamo però certi che si troverà un bravo medico legale che al nostro martire praticherà una bella autopsia, i cui risultati, però, saranno mantenuti segreti, perché sono un atto di accusa verso la malafede e la disonestà intellettuale di troppi.
Appendice
lista unica regionale
di certificabilita’
ASSE 1
F 20 - 29 - Schizofrenia, Sindromi schizotipiche e Sindromi deliranti*
F 30 - 31 - Episodio maniacale*
F 32.3 - Episodio depressivo grave con sintomi psicotici*
* al compimento del dodicesimo anno d'età
F 60 - Disturbi di personalità specifici (dal compimento del sedicesimo anno d'età)
F91-91.9 Disturbi della condotta**
F92-92.9 Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale**
** esclusivamente qualora il disturbo determini grave e duratura (oltre 6 mesi) compromissione degli apprendimenti e pregiudichi severamente la socializzazione
F 84 - 89 - Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico
F 90 - Sindromi ipercinetiche (solo se compromettono significativamente la vita scolastica e sociale dell'alunno)
ASSE 2
F 80.1 - Disturbo del linguaggio espressivo
La proposta di assegnazione dell'insegnante di sostegno verrà valutata caso per caso quando: anche la comprensione linguistica risulta almeno parzialmente alterata, o la gravità del deficit espressivo è tale da compromettere l'uso comunicativo del linguaggio con ricadute sul versante psicopatologico.
F 80.2 - Disturbo della comprensione del linguaggio
F 80.3 - Afasia acquisita con epilessia (Sindrome di Landau-Kleffner)
F 82 - Disturbi evolutivi della funzione motoria***
F 83 - Disturbi evolutivi specifici misti***
*** limitatamente alla scuola dell'infanzia
ASSE 3
F 70 - 79 - Ritardo mentale
ASSE 4
H 00 - 59 - Deficit visivo totale o parziale (si intende un visus <1/10 con correzione)
H 60 - 95 - Deficit uditivo totale o parziale (bilaterale,>70 db)
Per deficit compresi tra 50 e 70 db, l'esigenza di certificazione è valutata caso per caso.
Sono inoltre certificabili tutte le diagnosi in ASSE 4, laddove i disturbi associati compromettano od interferiscano significativamente con la vita scolastica dell'alunno.
Non si esclude che in casi particolari la valutazione clinica di gravità possa prevedere la certificabilità ai fini della integrazione scolastica per altre diagnosi neuropsichiatriche.
[1]Queste classificazioni derivano dall’ICD-10, classificazione delle patologie a cura della Organizzazione Mondiale della Sanità.
[2]Dati del 2002-03: 143.389 alunni certificati per 75.288 docenti, il 43% precari. Nel 2004-05 il tasso di precari era del 48%. Fonte: MIUR
[3]Fonte: http://www.disabilitaincifre.it/documenti/certificazioni.asp



